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BREXIT E CONTROVERSIE TRANSFRONTALIERE

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Sono passati ormai piu di due mesi dall’entrata in funzione dell’accordo di partenariato tra Unione Europea e Regno Unito (seppur penda ancora la ratifica da parte del Parlamento Europeo). Un grande assente del trattato è la cooperazione in materia giudiziaria civile. Un sistema di mutuo riconoscimento delle sentenze e di individuazione del giudice competente è essenziale per garantire certezza e stabilità ai traffici commerciali. Sapere quale legge si applichi al rapporto contrattuale e a quale giudice ci si può rivolge con la serenità che la sentenza emessa potrà essere eseguita in un altro stato non è questione di scarsa importanza.

Nell’attesa che Unione Europea e Regno Unito addivengano ad una soluzione anche a tali problematiche, proviamo a vedere qual è la situazione odierna e quali i possibili scenari.
 

Regole transitorie

Seppur cessato ufficialmente il 31.12.2020, il regime transitorio riveste ancora una certa importanza, in particolare per tutti coloro che entro la predetta data hanno ottenuto una sentenza o quantomeno avviato un procedimento giudiziario.

L’art. 67 dell’Accordo sul recesso del Regno Unito dall'Unione Europea, infatti, così recita: “si applica [il Regolamento n. 1215/2012, ndr] al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse nelle azioni proposte prima della fine del periodo di transizione” (enfasi aggiunta). Detto altrimenti, chi ha avviato una causa prima del 31.12.2020 potrà beneficare delle regole previste dal Regolamento 1215/2012. Tale Regolamento, che concerne la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, semplifica notevolmente la procedura per eseguire in un paese membro una decisione emessa in un altro paese membro: sostanzialmente è solo necessario presentare all’autorità giudiziaria estera una traduzione del provvedimento e un certificato rilasciato dall’autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento.
Ne deriva che tutte le sentenze emesse da un giudice inglese o europeo a conclusione di un procedimento iniziato prima del 31.12.2020 potranno essere eseguite, rispettivamente, in Unione Europea o in Regno Unito esattamente come in passato.


Post Brexit 31.12.2020
 

Per le cause instaurate a partire dal primo gennaio 2021, purtroppo, la situazione si complica.
 

Iniziamo, tuttavia, con una buona notizia. Per quanto riguarda le norme relative alla legge applicabile, il primo gennaio 2021 è entrato in vigore il Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc) (EU Exit) Regulations 2019 che incorpora il Regolamento n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali all’ordinamento nazionale. Ciò significa che le regole disciplinate dal Regolamento predetto cesseranno sì di avere efficacia come norme europee ma continueranno a produrre effetti come norme nazionali. Di fatto, in poche parole, si crea una continuità con il passato con la conseguenza che poco o nulla cambierà. Ed è già una preoccupazione in meno!


Per quanto riguarda la competenza giurisdizionale, il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze la soluzione è ben più complessa.
 

Allo stato, in assenza di convenzioni internazionali, la competenza giurisdizionale dovrà essere risolta, a seconda del caso, secondo le regole nazionali dello stato membro in questione oppure del Regno Unito (o, più precisamente: dell’Inghilterra/Galles, della Scozia e dell’Irlanda del Nord). Chi si troverà a dover ottenere il riconoscimento ed esecuzione di una sentenza, quindi, dovrà sobbarcarsi il procedimento di riconoscimento previsto a livello nazionale.


A titolo esemplificativo, si osserva al fine di eseguire una sentenza – ad esempio italiana – in Inghilterra occorrerà dare avvio ad un procedimento ordinario ove la sentenza straniera (solo sentenze definitive, quindi non, ad esempio, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi o sentenze di primo grado appellabili) potrà essere usata come elemento di prova. A ciò si aggiunga che è necessario dimostrare che, secondo le norme di internazionale privato inglese, il giudice italiano che ha emesso la sentenza straniera era competente.


In casi del genere, occorrerà necessariamente verificare non solo le norme di internazionale privato del paese in cui si intende avviare la causa, ma anche quelle del paese in cui la sentenza deve essere eseguita.


Vediamo ora se ci sono delle soluzioni alternative all’orizzonte.

Ad onore del vero il Regno Unito ha suggerito una soluzione tutto sommato accettabile, ovvero ha chiesto di aderire alla Convenzione di Lugano del 2007, attualmente in vigore tra Unione Europea, Danimarca, Islanda, Norvegia e Svizzera. Tale Convenzione, grossomodo, ricalca l’obsoleto Regolamento 44/2001 così garantendo regole uniformi in tema di giurisdizione e una procedura semplificata per il riconoscimento delle decisioni. Tale soluzione sarebbe quella preferibile tra quelle sul tavolo, considerato che si tratta di un quadro normativo noto e rodato.


Affinché il Regno Unito acceda alla Convenzione di Lugano è necessario che tutte le parti contraenti accettino l’ingresso del Regno Unito. Allo stato l’Unione Europea non ha ancora manifestato il proprio assenso.


Un’alternativa alla Convenzione di Lugano è rappresentata dalla Convenzione dell'Aja sugli accordi di scelta del foro del 2005 di cui sia l’Unione Europea che il Regno Unito sono parti contraenti. La Convenzione, come suggerisce il nome, regola la competenza giurisdizionale oltre al mutuo riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Sembra, dunque, che sia stata risolta ogni problematica. Purtroppo, se si legge bene il titolo e poi gli articoli della Convenzione, ci si accorge che essa ha un campo d’applicazione limitato. Questa, infatti, si applica sì alle materie civile e commerciali (e solo ad esse) ma a condizione che le parti abbiano scelto un foro esclusivamente competente. È quindi necessario che le parti abbiano stabilito nel contratto o in separato accordo, per iscritto, un foro esclusivamente competente a decidere la controversia.


V’è, infine, una ulteriore alternativa: l’arbitrato. Tutti i paesi europei, incluso il Regno Unito, sono firmatari della Convenzione di New York per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze arbitrali straniere del 1958. Anche in questo caso, tuttavia, è necessario che le parti abbiano incluso una clausola compromissoria nei loro contratti.

 

In conclusione, in attesa che l’Unione Europea dia il via libera all’ingresso del Regno Unito nella Convenzione di Lugano del 2007, l’unica alternativa all’odissea rappresentata dal procedimento di riconoscimento previsto a livello nazionale è rappresentata dalla Convenzione dell’Aja del 2005 e dall’arbitrato. In entrambi i casi, però, è essenziale un accordo scritto che espressamente disciplini come dovranno essere risolte le controversie.

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